CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L’INDUSTRIA ALBERGHIERA 2006 (AGBH 2006)
§ 1 Ambito di applicazione
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto per il settore alberghiero (di seguito denominate “AGBH 2006”) sostituiscono le precedenti ÖHVB nella versione del 23 settembre 1981.
1.2 Le AGBH 2006 non escludono accordi particolari. Le AGBH 2006 sono sussidiarie agli accordi individuali.
§ 2 Definizioni dei termini
2.1 Definizioni dei termini:
“Proprietario”: è una persona fisica o giuridica che alloggia gli ospiti dietro pagamento.
“Ospite”: è una persona fisica che usufruisce dell’alloggio. Di norma, l’ospite è anche il contraente.
Il termine “ospite” comprende anche le persone che viaggiano con il contraente (ad es. familiari, amici, ecc.).
“Contraente”: persona fisica o giuridica in Austria o all’estero che stipula un contratto di alloggio in qualità di ospite o per conto di un ospite.
“Consumatore” e “imprenditore”: i termini vanno intesi ai sensi della legge sulla tutela dei consumatori del 1979 e successive modifiche.
“Contratto di alloggio”: È il contratto stipulato tra l’albergatore e la parte contraente, il cui contenuto è disciplinato in modo più dettagliato di seguito.
§ 3 Conclusione del contratto – acconto
3.1 Il contratto di alloggio si conclude con l’accettazione dell’ordine della parte contraente da parte dell’albergatore. Le dichiarazioni elettroniche si considerano ricevute se la parte contraente a cui sono destinate è in grado di recuperarle in condizioni normali e se vengono ricevute durante gli orari d’ufficio pubblicati dall’albergatore.
3.2 L’albergatore è autorizzato a stipulare il contratto di alloggio a condizione che la parte contraente versi un acconto. In questo caso l’albergatore è tenuto a comunicare alla parte contraente l’acconto richiesto prima di accettare l’ordine scritto o orale della parte contraente. Se la parte contraente accetta l’acconto (per iscritto o oralmente), il contratto di alloggio si considera stipulato al momento del ricevimento da parte dell’albergatore della dichiarazione di consenso della parte contraente al pagamento dell’acconto.
3.3 La parte contraente è tenuta a pagare l’acconto al più tardi 7 giorni prima dell’alloggio (ricevuta). Le spese per la transazione di denaro (ad esempio le spese di trasferimento) sono a carico della Parte contraente. Per le carte di credito e di debito si applicano i rispettivi termini e condizioni delle società di carte.
3.4 L’acconto è una rata del compenso concordato.
§ 4 Inizio e fine dell’alloggio
4.1 Se l’albergatore non propone un orario diverso, la parte contraente ha il diritto di occupare le camere in affitto a partire dalle ore 16.00 del giorno concordato (“giorno di arrivo”).
4.2 Se una camera viene occupata per la prima volta prima delle ore 6.00, la notte precedente vale come primo pernottamento.
4.3 Le camere in affitto devono essere liberate dalla parte contraente entro le ore 12.00 del giorno di partenza. L’albergatore ha il diritto di addebitare un giorno in più se le stanze affittate non vengono liberate entro il termine stabilito.
§ 5 Recesso dal contratto di alloggio – spese di annullamento
Disdetta da parte dell’albergatore
5.1 Se il contratto di alloggio prevede un acconto e la parte contraente non lo ha versato in tempo, l’albergatore può disdire il contratto di alloggio senza concedere un termine di tolleranza.
5.2 Se l’ospite non si presenta entro le ore 18.00 del giorno di arrivo concordato, non sussiste alcun obbligo di fornire l’alloggio, a meno che non sia stato concordato un altro orario di arrivo..2 Se l’ospite non si presenta entro le ore 18.00 del giorno di arrivo concordato, non sussiste l’obbligo di fornire l’alloggio, a meno che non sia stato concordato un orario di arrivo successivo.
5.3 Se la parte contraente ha versato un acconto (cfr. 3.3), le camere restano riservate al massimo fino alle ore 12.00 del giorno successivo al giorno di arrivo concordato. Se l’acconto supera i quattro giorni, l’obbligo di fornire l’alloggio termina alle ore 18.00 del quarto giorno; il giorno di arrivo viene considerato come primo giorno, a meno che l’ospite non comunichi un giorno di arrivo successivo.
5.4 Se non è stato concordato diversamente, il contratto di alloggio può essere disdetto dall’albergatore per motivi oggettivamente giustificati mediante una dichiarazione unilaterale al più tardi tre mesi prima del giorno di arrivo concordato del contraente.
Recesso della parte contraente – spese di annullamento
5.5 Il contratto di alloggio può essere annullato con dichiarazione unilaterale della parte contraente al più tardi 3 mesi prima della data di arrivo concordata dell’ospite senza il pagamento di una penale.
5.6 Al di fuori del periodo indicato al punto 5.5, la cancellazione tramite dichiarazione unilaterale della parte contraente è possibile solo dietro pagamento delle seguenti spese di cancellazione:
– fino a 1 mese prima della data di arrivo 40% del prezzo totale del pacchetto;
– fino a 1 settimana prima della data di arrivo 70% del prezzo totale del pacchetto;
– nell’ultima settimana prima della data di arrivo 90% del prezzo totale del pacchetto.
Impedimenti all’arrivo
5.7 Se la parte contraente non è in grado di arrivare alla struttura ricettiva il giorno dell’arrivo a causa di circostanze straordinarie imprevedibili (ad es. nevicate estreme, inondazioni, ecc.), non è tenuta a pagare il compenso concordato per i giorni di arrivo.
5.8 L’obbligo di pagare il compenso per il soggiorno prenotato riprende a partire dalla data di arrivo se l’arrivo è nuovamente possibile entro tre giorni.
§ Sezione 6 Fornitura di un alloggio sostitutivo
6.1 L’albergatore può fornire alla parte contraente o agli ospiti un alloggio sostitutivo adeguato (della stessa qualità) se ciò è ragionevole per la parte contraente, in particolare se lo scostamento è minimo e oggettivamente giustificato.
6.2 Una giustificazione oggettiva è data, ad esempio, dal fatto che la camera o le camere siano diventate inutilizzabili, che gli ospiti già alloggiati prolunghino il loro soggiorno, che vi sia un overbooking o che altre importanti misure operative rendano necessario questo passo.
6.3 Le spese aggiuntive per l’alloggio sostitutivo sono a carico dell’albergatore.
§ 7 Diritti del partner contrattuale
7.1 Con la stipula di un contratto di alloggio, il partner contrattuale acquisisce il diritto all’uso abituale delle stanze affittate, delle strutture dell’esercizio ricettivo, che di norma sono accessibili agli ospiti per l’uso senza condizioni particolari, e al servizio abituale. La parte contraente esercita i propri diritti in conformità con le direttive dell’albergo e/o degli ospiti (regole della casa).
§ 8 Obblighi della parte contraente
8.1 La parte contraente è tenuta a versare al più tardi al momento della partenza il compenso pattuito più eventuali importi aggiuntivi dovuti all’utilizzo separato dei servizi da parte della parte contraente e/o degli ospiti al seguito, più l’IVA prevista dalla legge.
8.2 L’albergatore non è tenuto ad accettare valute estere. Se l’albergatore accetta valute estere, queste vengono accettate in pagamento possibilmente al tasso di cambio corrente. Se l’albergatore accetta valute estere o mezzi di pagamento senza contanti, la parte contraente è tenuta a sostenere tutti i costi relativi, come ad esempio le richieste alle società di carte di credito, i telegrammi, ecc.
8.3 La parte contraente è responsabile nei confronti dell’albergatore per eventuali danni causati dalla parte contraente o dall’ospite o da altre persone che accettano i servizi dell’albergatore a conoscenza o per volontà della parte contraente.
§ 9 Diritti dell’albergatore
9.1 Se la parte contraente si rifiuta di pagare il compenso pattuito o è in mora, l’albergatore ha diritto al diritto di ritenzione ai sensi dell’art. 970c ABGB e al diritto di pegno ai sensi dell’art. 1101 ABGB sugli oggetti portati dalla parte contraente o dall’ospite. Inoltre, l’albergatore ha diritto a questo diritto di ritenzione o di pegno per garantire i propri crediti derivanti dal contratto di alloggio, in particolare per il catering, per le altre spese sostenute per la festa e per eventuali richieste di risarcimento di qualsiasi tipo.
9.2 Se il servizio viene richiesto nella stanza della festa o in orari insoliti (dopo le 20.00 e prima delle 6.00), l’albergatore ha il diritto di addebitare un costo speciale. Tale tariffa speciale deve tuttavia essere indicata nel listino prezzi delle camere. L’albergatore può anche rifiutare tali prestazioni per motivi operativi.
9.3 L’albergatore è autorizzato a fatturare o a fatturare parzialmente le proprie prestazioni in qualsiasi momento.
§ 10 Obblighi dell’albergatore
10.1 L’albergatore è tenuto a fornire le prestazioni concordate in misura corrispondente al suo standard.
10.2 Esempi di servizi speciali dell’albergatore che sono soggetti all’etichettatura e non sono inclusi nel prezzo dell’alloggio sono:
a) servizi speciali dell’alloggio che possono essere addebitati separatamente, come ad esempio la messa a disposizione di saloni, sauna, piscina coperta, piscina, solarium, garage, ecc;
b) per la messa a disposizione di letti o culle supplementari viene applicato un prezzo ridotto.
§ 11 Responsabilità dell’albergatore per danni alle cose portate
11.1 L’albergatore risponde delle cose portate dalla parte contraente ai sensi degli articoli 970 e seguenti del Codice civile austriaco (ABGB). L’albergatore risponde solo se gli oggetti sono stati consegnati all’albergatore o alle persone da lui autorizzate o se sono stati portati in un luogo indicato o designato a tale scopo dall’albergatore. Se l’albergatore non è in grado di dimostrarlo, risponde per colpa propria o dei suoi collaboratori, nonché delle persone in partenza e in arrivo. L’albergatore risponde ai sensi dell’art. 970 cpv. 1 ABGB fino a un massimo dell’importo previsto dalla legge federale del 16 novembre 1921 sulla responsabilità degli albergatori e di altri imprenditori, e successive modifiche. Se il contraente o l’ospite non ottempera immediatamente alla richiesta dell’albergatore di depositare i propri effetti personali in un deposito speciale, l’albergatore è esonerato da qualsiasi responsabilità. L’ammontare dell’eventuale responsabilità dell’albergatore è limitato al massimo all’importo dell’assicurazione di responsabilità civile del rispettivo albergatore. Si tiene conto di eventuali colpe della parte contraente o dell’ospite.
11.2 È esclusa la responsabilità dell’albergatore per colpa lieve. Se la parte contraente è un imprenditore, è esclusa anche la responsabilità per colpa grave. In questo caso, l’onere della prova dell’esistenza di una colpa spetta al partner contrattuale. I danni conseguenti o indiretti e il mancato guadagno non vengono risarciti in nessun caso.
11.3 L’albergatore risponde solo per oggetti di valore, denaro e titoli fino all’importo attuale di 550 euro. L’albergatore risponde dei danni superiori a tale importo solo se ha accettato la custodia di tali oggetti con cognizione di causa o se il danno è stato causato da lui stesso o da uno dei suoi dipendenti. La limitazione di responsabilità
ai sensi dei punti 12.1 e 12.2 si applica mutatis mutandis.
11.4 L’albergatore può rifiutare la custodia di oggetti di valore, denaro e titoli se si tratta di oggetti di valore nettamente superiore a quelli abitualmente custoditi dagli ospiti della rispettiva struttura ricettiva.
11.5 In ogni caso di custodia, la responsabilità è esclusa se la parte contraente e/o l’ospite non comunica tempestivamente all’albergatore i danni subiti dopo averne avuto conoscenza. Inoltre, tali diritti devono essere fatti valere in tribunale entro tre anni dalla data in cui la parte contraente e/o l’ospite ne sono venuti a conoscenza o ne hanno avuto la possibilità; in caso contrario il diritto si estingue.
§ 12 Limitazioni di responsabilità
12.1 Se la parte contraente è un consumatore, è esclusa la responsabilità dell’albergatore per colpa lieve, ad eccezione dei danni alle persone.
12.2 Se la parte contraente è un imprenditore, è esclusa la responsabilità dell’albergatore per colpa lieve e grave. In questo caso, l’onere della prova dell’esistenza di una colpa spetta al partner contrattuale. Non vengono risarciti i danni conseguenti, i danni immateriali o indiretti e il mancato guadagno. Il danno da risarcire sarà in ogni caso limitato all’importo
dell’interesse legittimo.
§ 13 Allevamento di animali
13.1 Gli animali possono essere introdotti nella struttura ricettiva solo previo consenso dell’albergatore e, se necessario, dietro pagamento di una tariffa speciale.
13.2 Il partner contrattuale che porta con sé un animale è tenuto a custodirlo o sorvegliarlo adeguatamente durante il soggiorno o a farlo custodire o sorvegliare da terzi idonei a proprie spese.
13.3 La parte contraente o l’ospite che porta con sé un animale deve disporre di un’adeguata assicurazione di responsabilità civile per gli animali o di un’assicurazione di responsabilità civile personale, che viene fornita dall’albergatore su richiesta.
13.4 La parte contraente e/o il suo assicuratore sono responsabili in solido nei confronti dell’albergatore per i danni causati dagli animali portati con sé. In particolare, il danno comprende anche l’eventuale risarcimento dovuto dall’albergatore a terzi.
13.5 Gli animali non sono ammessi nei saloni, nelle sale di soggiorno, nelle sale ristorante e nelle aree benessere.
§ 14 Proroga del contratto di locazione
14.1 La parte contraente non ha diritto a una proroga del soggiorno. Se la parte contraente comunica per tempo all’albergatore il suo desiderio di prolungare il soggiorno, l’albergatore può acconsentire alla proroga del contratto di alloggio. L’albergatore non ha alcun obbligo in tal senso.
14.2 Se il giorno della partenza la parte contraente non può lasciare la struttura ricettiva perché tutti i mezzi di trasporto sono bloccati o inutilizzabili a causa di circostanze straordinarie imprevedibili (ad es. forti nevicate, inondazioni, ecc.), il contratto di alloggio viene automaticamente prorogato per la durata dell’impossibilità di partenza. Una riduzione del canone per questo periodo è possibile solo se la parte contraente non può usufruire pienamente dei servizi offerti dalla struttura ricettiva a causa delle condizioni meteorologiche straordinarie. L’albergatore ha il diritto di richiedere almeno il corrispettivo corrispondente al prezzo normalmente applicato in bassa stagione.
§ 15 Risoluzione del contratto di alloggio – Recesso anticipato
15.1 Se il contratto di alloggio è stato stipulato per un periodo di tempo determinato, esso termina alla scadenza di tale periodo.
15.2 In caso di recesso anticipato della parte contraente, l’albergatore ha il diritto di esigere l’intero compenso pattuito. L’albergatore detrae quanto risparmiato in seguito al mancato utilizzo delle sue prestazioni o quanto ricevuto affittando ad altri i locali prenotati. Il risparmio è considerato tale solo se la struttura ricettiva è al completo nel momento in cui le camere ordinate dall’ospite non vengono utilizzate e le camere possono essere affittate ad altri ospiti a causa della disdetta da parte del contraente. L’onere della prova del risparmio è a carico del contraente.
15.3 Il contratto con l’albergatore termina con il decesso dell’ospite.
15.4 Se il contratto di alloggio è stato stipulato a tempo indeterminato, le parti contraenti possono recedere dal contratto entro le ore 10.00 del terzo giorno precedente la scadenza prevista del contratto.
15.5 L’albergatore ha il diritto di risolvere il contratto di alloggio con effetto immediato per giusta causa, in particolare se la parte contraente o l’ospite
a) faccia un uso significativamente dannoso dei locali o, con il suo comportamento sconsiderato, offensivo o comunque gravemente scorretto nei confronti degli altri ospiti, del proprietario, del personale del proprietario o di terzi che soggiornano nella struttura ricettiva, renda la convivenza sgradevole o si renda colpevole di un’infrazione punibile contro la proprietà, la morale o l’incolumità fisica nei confronti di queste persone;
b) è affetto da una malattia infettiva o da una patologia che si protrae oltre il periodo di permanenza o comunque necessita di cure;
c) non paga le fatture presentate alla scadenza entro un termine ragionevole (3 giorni).
15.6 Se l’adempimento del contratto diventa impossibile a causa di un evento da considerarsi di forza maggiore (ad es. catastrofi naturali, scioperi, serrate, disposizioni ufficiali, ecc.), l’albergatore può recedere dal contratto di alloggio in qualsiasi momento senza rispettare un termine di preavviso, a meno che il contratto non sia già considerato risolto per legge o l’albergatore non sia esonerato dall’obbligo di fornire l’alloggio
. Sono escluse le richieste di risarcimento danni ecc. da parte della parte contraente.
§ 16 Malattia o decesso dell’ospite
16.1 Se un ospite si ammala durante il suo soggiorno nella struttura ricettiva, l’albergatore è tenuto a fornire assistenza medica su richiesta dell’ospite. In caso di pericolo imminente, l’albergatore provvede all’assistenza medica anche senza una richiesta particolare da parte dell’ospite, in particolare se ciò è necessario e l’ospite non è in grado di farlo da solo.
16.2 Finché l’ospite non è in grado di decidere o i suoi familiari non possono essere contattati, l’albergatore provvede all’assistenza medica a spese dell’ospite. Tuttavia, l’ambito di applicazione di tali misure di assistenza termina nel momento in cui l’ospite è in grado di prendere decisioni o i parenti sono stati informati del caso di malattia.
16.3 L’albergatore ha il diritto di chiedere un risarcimento alla parte contraente e all’ospite o, in caso di decesso, ai loro successori legali, in particolare per i seguenti costi:
a) spese mediche arretrate, costi per il trasporto del paziente, per i farmaci e per gli ausili medici
b) la disinfezione dei locali che si è resa necessaria,
c) la biancheria, la biancheria da letto e gli arredi dei letti che sono diventati inutilizzabili, altrimenti per la disinfezione o la pulizia accurata di tutti questi articoli,
d) il ripristino di pareti, arredi, tappeti, ecc. nella misura in cui sono stati contaminati o danneggiati in relazione alla malattia o al decesso,
e) l’affitto della stanza, nella misura in cui la stanza è stata utilizzata dall’ospite, più i giorni di inutilizzabilità delle stanze a causa della disinfezione, dell’evacuazione, ecc. ecc.,
f) qualsiasi altro danno subito dall’albergatore.
§ 17 Luogo di adempimento, foro competente e scelta della legge
17.1 Il luogo di adempimento è il luogo in cui si trova la struttura ricettiva.
17.2 Il presente contratto è disciplinato dal diritto formale e sostanziale austriaco, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato (in particolare IPRG ed EVÜ) e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni.
17.3 Il foro competente esclusivo per le transazioni commerciali bilaterali è il domicilio dell’albergatore, il quale è autorizzato a far valere i propri diritti anche presso qualsiasi altro tribunale con competenza locale e per materia.
17.4 Se il contratto di alloggio è stato stipulato con un partner contrattuale che è un consumatore e ha la residenza o la dimora abituale in Austria, l’azione legale contro il consumatore può essere intentata solo nel luogo di residenza, nella dimora abituale o nel luogo di lavoro del consumatore.
17.5 Se il contratto di alloggio è stato stipulato con un partner contrattuale che è un consumatore e il cui luogo di residenza si trova in uno Stato membro dell’Unione Europea (ad eccezione dell’Austria), in Islanda, in Norvegia o in Svizzera, il tribunale con giurisdizione locale e per materia per il luogo di residenza del consumatore avrà la competenza esclusiva per le azioni contro il consumatore.
§ 18 Varie
18.1 Salvo che le disposizioni di cui sopra non dispongano diversamente, un termine decorre dalla consegna del documento che dispone il termine alle parti contraenti, che devono rispettarlo. Nel calcolo di un termine determinato in giorni, non si tiene conto del giorno in cui cade il momento o l’evento su cui si basa la decorrenza del termine. I limiti di tempo determinati da settimane o mesi si riferiscono al giorno della settimana o del mese che corrisponde, per nome o numero, al giorno a partire dal quale il limite di tempo deve essere conteggiato. Se questo giorno manca nel mese
, è determinante l’ultimo giorno di questo mese.
18.2 Le dichiarazioni devono pervenire alla controparte l’ultimo giorno del termine (mezzanotte).
18.3 L’albergatore ha il diritto di compensare i propri crediti con i crediti della parte. La Parte contraente ha il diritto di compensare i propri crediti con quelli dell’albergatore solo se quest’ultimo è insolvente o se il credito della Parte contraente è stato accertato da un tribunale o riconosciuto dall’albergatore.
18.4 In caso di lacune valgono le disposizioni di legge in materia.
Riscuotere i buoni
I buoni possono essere utilizzati solo su richiesta e sono soggetti a disponibilità. I buoni non possono essere utilizzati durante gli eventi speciali che si svolgono nella regione (Salisburgo, Vienna e Pichlarn). I buoni non possono essere riscossi nei fine settimana dell’Avvento e a Capodanno.
Termini e condizioni generali per le prenotazioni di eventi e gruppi
1. prezzi
Tutti i prezzi sono espressi in EURO e comprendono l’IVA attualmente in vigore (10% o 20%). Tutte le variazioni di prezzo e le imposte derivanti da modifiche di legge sono a carico del cliente.
2. pagamento anticipato e condizioni di pagamento in loco
Per le prenotazioni di gruppi ed eventi, prima dell’arrivo è necessario versare un anticipo pari al 100% dei costi previsti. Gli ulteriori importi delle fatture devono essere pagati immediatamente in hotel; non è possibile inviare fatture inferiori a 1.000,00 €. Le fatture sono esigibili senza detrazioni al momento della presentazione. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario. Se l’importo della fattura rimane insoluto per più di 10 giorni, l’hotel ha il diritto, a sua discrezione, di addebitare l’1% dell’importo al mese o gli interessi di mora più alti previsti dalla legge. Tutte le spese sostenute per la riscossione sono a carico del destinatario della fattura.
3. modifiche
Le modifiche alla prenotazione della camera, al programma dell’evento o al numero di partecipanti possono comportare un adeguamento del prezzo concordato. Una volta firmato il contratto, tutte le modifiche devono essere effettuate per iscritto tra l’hotel e il cliente.
4. catering
Per il catering di qualsiasi tipo nell’hotel, devono essere utilizzati esclusivamente i servizi dell’hotel. Tuttavia, se vengono servite bevande portate in hotel, il che richiede il consenso dell’hotel, è necessario pagare una cosiddetta quota di corkage, che ammonta al 50% del prezzo di vendita in hotel delle stesse bevande.
5. Liberazione
L’organizzatore deve liberare i locali e le camere d’albergo da lui utilizzati entro la data concordata. Se l’organizzatore non rispetta il termine per lo sgombero dei locali, l’hotel ha il diritto di rimuovere tutti gli oggetti portati e di depositarli presso terzi a spese e a rischio dell’organizzatore.
6. caparra
Le caparre concordate non sono rimborsabili. Tuttavia, se l’hotel è in grado di rivendere le camere e le sale riunioni in caso di cancellazione, la caparra sarà rimborsata.
7. organizzazione di eventi/responsabilità
Tutti gli oggetti, il materiale decorativo ecc. introdotti nell’hotel devono essere conformi ai requisiti di sicurezza antincendio e qualsiasi montaggio deve essere concordato con l’hotel.
L’organizzatore è responsabile dell’ottenimento dei permessi ufficiali e, in caso di esibizioni musicali, della registrazione e della fatturazione presso AKM.
In base a un accordo separato con l’hotel, l’organizzatore ha il diritto di portare gli oggetti nelle sale previste a scopo di esposizione, presentazione, offerta o dimostrazione, o di utilizzarli lui stesso come supporti.
Nel fare ciò, l’organizzatore deve procedere tenendo conto dell’attività alberghiera e della protezione dell’hotel, dell’inventario e degli ospiti. L’organizzatore si impegna a lasciare gli edifici, l’arredamento, l’inventario, le strutture e le attrezzature dell’hotel nelle condizioni in cui li ha trovati. L’organizzatore è responsabile di tutti i danni, i pregiudizi e l’usura straordinaria causati dall’uso dell’hotel o dal montaggio e smontaggio degli oggetti e delle attrezzature della fiera, indipendentemente dal fatto che i danni siano stati causati dall’organizzatore stesso, dai suoi dipendenti, dai suoi ausiliari o dai suoi visitatori, e indipendentemente dalla sua colpa. Le modifiche all’allestimento o ai posti a sedere non ordinate in anticipo saranno fatturate in base al tempo e al materiale.
8. Riprenotazione
Nel caso in cui IMLAUER Hotel & Restaurant GmbH, per qualsiasi motivo, non abbia a disposizione il numero e il tipo di camere e sale già prenotate, l’azienda si riserva il diritto di ospitare il gruppo o l’evento in un’altra struttura dell’azienda o in un hotel della stessa categoria nelle vicinanze.
Inoltre, l’azienda si riserva il diritto di riprenotare le sale prenotate all’interno dell’azienda in sale equivalenti con capacità simile. In generale, per IMLAUER Hotel & Restaurant GmbH valgono le stesse condizioni di cancellazione e di riduzione del prezzo per il cliente.
9. forza maggiore
La “forza maggiore” esonera entrambe le parti, il cliente e l’hotel, dagli obblighi contrattuali previsti dal presente contratto. La forza maggiore comprende Guerra, occupazione, sommossa, sciopero, incendio, inondazione, interruzione completa delle utenze, cessazione completa del traffico aereo (tranne che per condizioni meteorologiche o sciopero), il tutto, tuttavia, solo se l’hotel e la sua attività ne risentono direttamente.
10. lavori di ristrutturazione
L’hotel segnala che potrebbero essere eseguiti lavori di ristrutturazione in alcune parti dell’hotel e nelle sue vicinanze. Nelle parti dell’hotel non interessate dai lavori di ristrutturazione, le attività dell’hotel continueranno senza interruzioni. L’hotel prenderà tutte le precauzioni necessarie per garantire che gli ospiti dell’hotel non subiscano disagi a causa dei lavori di ristrutturazione. L’hotel declina ogni responsabilità o obbligo di garanzia per danni e reclami derivanti dai lavori di ristrutturazione, a condizione che non si tratti di danni a persone o cose causati intenzionalmente o per grave negligenza.
11. Fotografi
Se l’organizzatore ingaggia un fotografo, questo deve essere concordato con l’hotel.
Gli spazi per la vendita di foto possono essere messi a disposizione solo nelle aree autorizzate, dietro pagamento di una tariffa di noleggio corrispondente. È severamente vietato posizionare tavoli, tavole o pannelli appesi per la vendita di foto nell’area delle vie di fuga e dei foyer. Le eccezioni, purché non pregiudichino la sicurezza o l’atmosfera dell’hotel, possono essere concesse solo dalla direzione dell’hotel.
12. foro competente
Foro competente è Salisburgo. Come concordato, si applica il diritto austriaco.